Venerdì ,19 Marzo 2010
 

Caso Bini, la Giustizia Sportiva scagiona Gennaro Durante. La Disciplinare Nazionale ribalta la sentenza della Territoriale

di Eraclito Corbi

Caso Bini: Gennaro Durante è stato prosciolto da qualsiasi responsabilità in sede sportiva. Pochi minuti fa, infatti, la Figc ha pubblicato sul proprio sito il Comunicato Ufficiale n.67/CDN con cui la Commissione Disciplinare Nazionale della Figc, presieduta dall’Avv. Gianfranco Tobia lo scorso 11 marzo (solo oggi però è stato pubblicato il documento), ha prosciolto da ogni addebito il vicepresidente dell’Almas, che lo scorso 14 gennaio 2010 era stato invece ritenuto responsabile di non aver verificato le condizioni del campo S.Anna dove era morto il giovane Alessandro Bini nel giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale del CR Lazio e punito con una inibizione di 3 anni (c’erano state poi pene accessorie nei confronti del club, sulle quali però non sono stati presentati ricorsi). La contesa giudiziaria, che sul fronte penale va avanti al Tribunale di Roma, per la giustizia sportiva si era messa in moto con il deferimento della Procura Federale nei confronti di Gennaro Durante, vice presidente all’epoca del fatto della Società Almas Roma Srl, considerando che nel frattempo erano deceduti il legale rappresentante dell’Almas, Attilio Massolo ed il segretario Niccolai. Secondo la tesi della Procura Federale il Durante, “in quanto munito di poteri di rappresentanza legale della Società”, era dunque responsabile di un “comportamento antiregolamentare consistito nella inosservanza della distanza minima prevista dalla normativa di settore, riguardo alla c.d. area di destinazione, e per non aver provveduto a proteggere gli ostacoli fissi presenti ai bordi del terreno di giuoco, con appositi materiali antiurto”. Sul famoso rubinetto killer, posto troppo vicino la riga laterale del campo e non protetto, dunque, era responsabile, secondo la Procura, tesi accolta dalla CDT del CR Lazio, Gennaro Durante. Secondo la CDT, infatti, il Durante era stato individuato quale “soggetto legalmente responsabile in ragione del ruolo ricoperto in Società e delle mansioni effettivamente ricoperte”, cioè un presidente di fatto a tutti gli effetti, “stante la gravissima malattia del Presidente Massolo, e di dirigente apicale nella gestione più propriamente agonistico – sportiva, con funzioni quindi di controllo anche sulla gestione dell’impianto sportivo, che avrebbe condiviso con il Presidente ed il Segretario e, con ogni probabilità, anche con altri dirigenti che l’indagine non sarebbe riuscita pienamente ad individuare”. La tesi difensiva di Durante, però, di fronte alla CDN si è basata sull’illegittimità della decisione in quanto non avrebbe rivestito alcun ruolo rappresentativo nella società ed ha trovato il sostegno della CDN stessa, secondo la quale “la responsabilità di quanto accaduto debba essere attribuita a chi ha la legale rappresentanza della Società (difatti il Massolo è stato l’unico coinvolto nel procedimento penale)” e rimane invece dubbio che tale responsabilità possa estendersi al Durante. Nelle motivazioni, sembra comunque emergere una sorta di proscioglimento per “mancanza di prove” più che un’assoluzione piena: secondo la CDN, infatti, per accertare se Durante avesse o meno responsabilità dirette sulla gestione del club, e dunque anche sull’impianto, l’accertamento deve nascere da “un’indagine approfondita che si spinga oltre il dato documentale fornito dal foglio censimento”. Non basta dunque che il Durante dichiari “di essere delegato all’attività bancaria ed agonistica né con la circostanza che lo stesso fosse presente all’audizione, in vece del Presidente, all’epoca dei fatti impedito”. Una motivazione che suon a anche come una reprimenda nei confronti della Procura che ha condotto l’indagine: “Viene ritenuto responsabile il Durante unicamente perché dirigente, ancorché apicale, e non anche, a solo titolo esemplificativo, gli altri componenti del Consiglio direttivo, ed in particolare il Sig. Tarascio, altro vicepresidente, ed il Sig. Coni, consigliere, che invece erano perfettamente individuabili”. E ancora: “Il materiale raccolto consente esclusivamente di qualificare il ruolo ricoperto dal deferito (delegato all’attività bancaria e agonistica) che, di per sé, non è indicativo di poteri di rappresentanza societaria, ma non di comprendere quali fossero le mansioni effettivamente svolte. Ed in tal senso si sarebbe dovuta spingere l’indagine”. E un altro passaggio successivo ribadisce la linea: “non si comprende in base a cosa la scelta sia caduta sul deferito (cioè Durante) invece che sul Tarascio”. Dunque le eventuali responsabilità andavano accertate meglio. Ma ormai il procedimento è concluso dopo la sentenza della CDN: e la giustizia sportiva,di fatto, non ha trovato un responsabile, non lo è il Durante, non sono nemmeno stati presi in considerazione Paolo Tarascio e Luigi Coni, citati ad esempio solo oggi dalla CDN. Gennaro Durante è prosciolto, la giustizia sportiva si ferma con un semplice nulla di fatto. Ed ora rimane la giustizia ordinaria.

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